Nessuna sospensione dell’efficacia degli atti con i quali, previa risoluzione del rapporto concessorio intercorrente con Strada dei Parchi, è intervenuto il subentro di Anas nella concessione per l’esercizio delle Autostrade A24 e A25. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste si Strada dei Parchi Spa (accolta parzialmente solo la domanda di accesso a una serie di atti).
L’accoglimento della domanda cautelare, quindi, secondo il Tar “lungi dal soddisfare tale interesse – e, con esso, le esigenze di sicurezza dei trasporti e di incolumità dell’utenza, già da questa Sezione precedentemente apprezzate – introdurrebbe, piuttosto, elementi di discontinuità di carattere gestionale, la cui perduranza verrebbe a commisurarsi, sotto il profilo temporale, con riferimento alla celebrazione
dell’udienza di merito di trattazione della controversia” fissata il 7 dicembre prossimo.
Nessun accoglimento, inoltre, per la pretesa cautelare con la quale Strada dei Parchi sollecitava “anche a titolo di provvisionale – la ritenzione in capo a Strada dei Parchi dei ricavi derivanti dalla gestione dell’infrastruttura da parte di ANAS, eventualmente decurtata dei costi”.