Il Consiglio regionale, riunito per la seduta del bilancio regionale, ha approvato il progetto di legge cosiddetto “Milleproroghe” che contiene la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Approvato anche un progetto di legge per il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. In questo momento la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 17.00 con la discussione generale sul DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) e Bilancio regionale.

Nel dettaglio alcune delle norme contenute nel provvedimento “Milleproroghe”: Prorogati i termini dei Commissari per le Comunità Montane che dovranno predisporre il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane,  entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022 (vecchio termine era 31 dicembre 2019). I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2023 (vecchio termine era 31 marzo 2020) e diventano rinnovabili (la legge precedente, L.R. 9 luglio 2016, n. 20, non prevedeva il rinnovo). Prorogati di un anno i termini previsti dall’articolo 55 dalla legge regionale 2/2013, ovvero le domande di sanatoria edilizia  presentate e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2021(vecchio termine era 31 dicembre 2020); contestualmente i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali e’ stata richiesta la sanatoria trasmettono all’ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2020(vecchio termine era il 31 dicembre 2019), una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Approvata la “novella” della legge regionale 15/2004 che precisa le modalità e le possibilità con cui Regione e Azienda regionale per le Attività Produttive (Arap) che ha ereditato le problematiche relative al Consorzio ASI Teramo, continuano ad intrattenere le loro relazioni operative.  Prorogati il termine delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche sino a tutto il 2020 (termine precedente era il 2019). Prorogati i termini per la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione sulla biologia della fauna ittica per i quali la Giunta regionale sta proseguendo l’iter di definizione dei criteri e delle modalità attuando la collaborazione con l’IZS “G.Caporale ” di Teramo e le associazioni di pesca sportiva. L’obbligo del conseguimento dell’attestato di partecipazione slitta al 1 marzo 2022. Consentito il pieno rientro della proprietà della Regione Abruzzo dell’immobile sito in Vasto dove svolgeva la sua attività il Cotir, attualmente in scioglimento e liquidazione. Inserita nuova norma che consente agli operatori commerciali titolari di più autorizzazioni amministrative sul commercio di aree pubbliche, che rinunciano ad una delle autorizzazioni, di chiedere al Comune competente la trascrizione nell’autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nella Regione Abruzzo.

Sostituita parzialmente la previsione normativa regionale 42/2011 (la lettera b) del comma 2 dell’articolo 9) con la quale si prevede che: “All’interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: la nuova lettera b) dispone che le :“ Modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell’Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingneria naturalistica”. Modificate anche la norma sul Personale dell’Ente Parco: il nuovo comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 42/2011 dispone che: ”il Direttore del Parco è nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell’elenco aggiornato dell’albo degli idonei all’esercizio delle attività di Direttore di Parco nazionale del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree protette regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal Dlgs 165/2001, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regione/Enti locali. L’incarico di Direttore può essere riconfermato con specifica motivazione dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.”. Approvato un emendamento che consente ai Comuni di fare fronte alle spese per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche: la Giunta regionale e’ autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l’adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane. Ogni comune potrà presentare istanza al Dipartimento competente per un importo massimo di 100 mila euro fino ad esaurimento dello stanziamento. Modificata la norma sui “Sottotetti” ovvero la legge regionale numero 40/2017, con la quale si dispone che Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definiscono “Vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti o in corso di costruzione per i quali è stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l’inizio dei lavori al Comune prima del 30 giugno 2019 ”. Con un emendamento è stato eliminato il limite massimo di età per accedere al fondo per la Vita Indipendente e sarà possibile utilizzare l’ISEE sociosanitario per calcolarne l’importo”.